Salta al contenuto principale

Aliquote IMU 2026

Aliquote IMU 2026

Data :

15 maggio 2026

Categorie:
Comune
Tributi
Aliquote IMU 2026
Municipium

Descrizione

 CALCOLO IMU 2026 (CLICCARE)

Il presupposto dell’IMU imposta municipale propria è il possesso di:

  • fabbricati, esclusa l’abitazione principale (salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9);
  • aree fabbricabili;
  • terreni agricoli (ESENTI IN QUANTO ZONA MONTANA)

Sono soggetti passivi dell’IMU i seguenti soggetti:

  • proprietario dell’immobile;
  • titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sull’immobile;
  • genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice;
  • concessionario nel caso di concessione di aree demaniali;
  • locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.

L'IMU è dovuta con un unico pagamento oppure in due rate, la prima di acconto e la seconda a saldo.

Per l'IMU 2026:

  • il pagamento dell'acconto scade il 16 giugno 2026; 
  • il pagamento del saldo scade il 16 dicembre 2026.

Ricordiamo che dal 2025 la novità più rilevante per l'IMU è l'obbligatorietà del prospetto ministeriale per la pubblicazione delle aliquote IMU. 

I comuni devono caricare la delibera delle aliquote sul sito del dipartimento delle Finanze entro il 14 ottobre dell'anno di riferimento, per essere poi pubblicate entro il 28 ottobre dello stesso anno.

In caso di mancata pubblicazione si applicano le aliquote base.

Scadenze ed aliquote da applicare    

 

IMU 2026

Scadenza

Aliquote da Applicare

Acconto

16 giugno 2026

Aliquote 2025 (anno precedente)

Saldo

16 dicembre 2026

Aliquote 2026            deliberate dal Comune

Unica soluzione

16 giugno 2026

Aliquote 2025 (anno precedente)

Dichiarazione IMU

30 giugno 2026

Solo in casi particolari

 

     ALIQUOTE IMU ANNO 2026

 

 Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative  pertinenze

 0,6%

 Assimilazione all’abitazione principale dell’unità immobiliare posseduta da  anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160  del 2019

 SI

 Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)

 0,1%

Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)

 1,06%

 Terreni agricoli

 Esenti ai sensi dell’art. 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2019, n. 160

 Aree fabbricabili

 0,46%

 Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati  appartenenti al gruppo catastale D)

 1,05%

 Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati  appartenenti al gruppo catastale D)

Immobili di categoria C Categoria catastale:

-  C/1 Negozi e botteghe

-  C/3 Laboratori per arti e mestieri

0,65%

    

   Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune:

     Nessuna esenzione presente.

 

   Precisazioni

    Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite.

Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.

Sono escluse dall’applicazione dell’agevolazione di cui all'art. 1, comma 747, lett. c), della legge n. 160 del 2019, le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.

Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi “esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo”.

Per  contratti  di  locazione  di  immobili  devono  intendersi esclusivamente  quelli  registrati  ai  sensi  delle  vigenti disposizioni di legge.

 

Ultimo aggiornamento: 15 maggio 2026, 15:14

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Valuta il Servizio

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito?

1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?

1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli?

2/2

Inserire massimo 200 caratteri
È necessario verificare che tu non sia un robot