Descrizione
Il presupposto dell’IMU imposta municipale propria è il possesso di:
- fabbricati, esclusa l’abitazione principale (salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9);
- aree fabbricabili;
- terreni agricoli (ESENTI IN QUANTO ZONA MONTANA)
Sono soggetti passivi dell’IMU i seguenti soggetti:
- proprietario dell’immobile;
- titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sull’immobile;
- genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice;
- concessionario nel caso di concessione di aree demaniali;
- locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.
L'IMU è dovuta con un unico pagamento oppure in due rate, la prima di acconto e la seconda a saldo.
Per l'IMU 2026:
- il pagamento dell'acconto scade il 16 giugno 2026;
- il pagamento del saldo scade il 16 dicembre 2026.
Ricordiamo che dal 2025 la novità più rilevante per l'IMU è l'obbligatorietà del prospetto ministeriale per la pubblicazione delle aliquote IMU.
I comuni devono caricare la delibera delle aliquote sul sito del dipartimento delle Finanze entro il 14 ottobre dell'anno di riferimento, per essere poi pubblicate entro il 28 ottobre dello stesso anno.
In caso di mancata pubblicazione si applicano le aliquote base.
Scadenze ed aliquote da applicare
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IMU 2026 |
Scadenza |
Aliquote da Applicare |
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Acconto |
16 giugno 2026 |
Aliquote 2025 (anno precedente) |
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Saldo |
16 dicembre 2026 |
Aliquote 2026 deliberate dal Comune |
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Unica soluzione |
16 giugno 2026 |
Aliquote 2025 (anno precedente) |
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Dichiarazione IMU |
30 giugno 2026 |
Solo in casi particolari |
ALIQUOTE IMU ANNO 2026
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Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze |
0,6% |
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Assimilazione all’abitazione principale dell’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019 |
SI |
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Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10) |
0,1% |
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Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10) |
1,06% |
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Terreni agricoli |
Esenti ai sensi dell’art. 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 |
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Aree fabbricabili |
0,46% |
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Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D) |
1,05% |
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Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D) |
Immobili di categoria C Categoria catastale: - C/1 Negozi e botteghe - C/3 Laboratori per arti e mestieri |
0,65% |
Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune:
Nessuna esenzione presente.
Precisazioni
Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite.
Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.
Sono escluse dall’applicazione dell’agevolazione di cui all'art. 1, comma 747, lett. c), della legge n. 160 del 2019, le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.
Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi “esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo”.
Per contratti di locazione di immobili devono intendersi esclusivamente quelli registrati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
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Ultimo aggiornamento: 15 maggio 2026, 15:14